Sono ormai diverse settimane che la protesta degli studenti e del mondo della scuola contro la cosiddetta riforma presentata dal ministro dell’Istruzione Gelmini occupa le prime pagine dei giornali. Dal momento che non mi piace parlare “per sentito dire”, ho pensato fosse giusto andarmi a leggere la famigerata legge 133.
E qui la prima sorpresa. La legge 133 del 6 agosto 2008 converte in legge il decreto n. 112 del 25 giugno 2008 che reca il titolo “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
Dunque la 133 non si occupa solo di scuola e università, ma ricomprende disposizioni su argomenti fra i più disparati, da quelle relative alla posa dei cavi di fibra ottica per la banda larga, a quelle volte a favorire le nuove imprese nella fase di start-up , al trattamento dei dati personali e così via. In sostanza si tratta della Legge Finanziaria che delinea gli obiettivi finanziari dello Stato per i prossimi tre anni. Qui ci ritroviamo tutte le disposizioni di cui si è sentito parlare diffusamente nei mesi scorsi da quelle relative alla malattia dei dipendenti fino ai fondi speciali per Roma Capitale. Quindi il no del mondo della scuola non è alla 133 nel suo complesso, ma alle parti di essa che si occupano del loro ambito, ovvero il Capo V e l’art. 64.
Il capo V si occupa di istruzione e ricerca. Nello specifico l’art. 15 stabilisce una norma che ritengo assolutamente giusta sui libri scolastici, per la quale i competenti organi di scuole ed università sono tenuti a indicare libri di testo con preferenza tra quelli liberamente disponibili su internet (ammesso che ci siano). Addirittura dal 2011-2012 il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista.
L’art. 16 contiene una delle norme più contestate del movimento di protesta dell’Onda quella che consente la trasformazione delle Unversità in fondazioni di diritto privato. Leggendo il testo dell’articolo non è che ci abbia capito molto. Sono quindi andato a cercarmi un po’ di commenti in giro. L’obiezione più diffusa che ho trovato alla norma è il fatto che, avendo le fondazioni autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, le Università non avrebbero più vincoli nell’imposizione delle tasse che potrebbero alzarsi a dismisura. Inoltre chi contesta la norma evidenzia come le fondazioni possono essere finanziate da soggetti privati (come ad es. le case farmaceutiche) che chiaramente avrebbero interesse a finanziare solo le ricerche “produttive”. Ora, tutto questo porta a tutti gli effetti ad una privatizzazione generalizzata dell’Università che contrasta con lo spirito dell’art. 33 della Costituzione per il quale “La scuola è aperta a tutti”.
I favorevoli alla “riforma” Gelmini sostengono invece che non esiste alcuna privatizzazione ex lege dell’Università ma sono i Senati accademici che, in piena autonomia, decideranno la trasformazione in fondazioni nel pieno rispetto dell’art. 33 Cost. ultimo comma “Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Ritengono inoltre che questa riforma non costerà nulla allo Stato, porterà nuovi capitali privati alle Università le quali non potranno produrre profitti ma saranno tenute per legge a reinvestire eventuali utili nelle loro attività.
Ora, è vero che non c’è nessun obbligo, ma la possibilità data alle Università di convertirsi in fondazioni private, mantenendo finanziamenti pubblici, ottenendo grandi agevolazioni fiscali e potendo attrarre capitali privati è comunque un sostanziale via libera alla privatizzazione. Secondo me questo comporta più effetti negativi che positivi (vedi quanto annotato sopra su ricerca produttiva). Mi sembra più che altro un modo che il Governo adotta per abbandonare del tutto il sostegno statale alla ricerca scientifica, peraltro già oggi ai minimi termini, con un’interpretazione molto discutibile dell’art. 9 della Costituzione (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica).
L’altro articolo della legge che si occupa di scuola è il 64. Si occupa della riorganizzazione della scuola primaria e già il titolo del capo nel quale è inserito l’articolo “Contenimento della spesa per il pubblico impiego” fa sorgere qualche dubbio. Mi sono stupito di come nei mesi scorsi la protesta abbia coinvolto non solo i maestri ma anche i genitori, mai così determinati. Leggendo la norma ho capito il perché. Il punto 1 stabilisce come obiettivo prioritario quello di alzare di un punto il rapporto alunni/docente entro il 2012, in sostanza aumentare indiscriminatamente il numero di alunni per docente. Chiedete a qualsiasi maestro o professore cosa significa avere per diverse ore al giorno classi con 25-30 alunni e proponetegli poi di aumentare ulteriormente questo numero. Capita l’incazzatura? Anche perché uno dei passaggi per ottenere questo risultato è indicato al numero 2, con la previsione di una riduzione del 17% dell’organico dei docenti nel triennio 2009-2011.
Nel punto 4 sono poi indicate le concrete modalità di attuazione di questo contenimento della spesa. Tra questi è indicata una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti. Quindi, se non capisco male, tutti gl insegnanti possono essere chiamati a fare tutto, con tanti saluti alla competenza specifica?
E il maestro unico? Nella legge non l’ho trovato. Sta nello schema di piano programmatico del Ministero dell’Istruzione, lettura interessante che vi consiglio per capire meglio la ratio che ha portato alle norme proposte dalla Gelmini.
Testo della legge n. 133/2008